Si comunica che dal giorno successivo alla pubblicazione o alla comunicazione da parte della Agenzia delle Entrate delle indicazioni, sulla base del recente provvedimento del Garante della Privacy in materia di scontrini fiscali, e comunque non oltre la data del 1° gennaio 2010, i titolari del trattamento, che emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, dovranno adeguarsi a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate e riportare sugli scontrini stessi, in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale del farmaco, il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati.
Fonte: Farmacista33, 18 maggio 2009