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 INTERVISTA ALL’ AVVOCATO GENERALE DELLO STATO GIUSEPPE FIENGO

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MessaggioTitolo: INTERVISTA ALL’ AVVOCATO GENERALE DELLO STATO GIUSEPPE FIENGO   INTERVISTA ALL’ AVVOCATO GENERALE DELLO STATO GIUSEPPE FIENGO EmptyVen Giu 19, 2009 11:52 am

Il 19 maggio una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto la compatibilità della legge italiana in materia di proprietà della farmacia con il diritto comunitario. Si tratta di un risultato molto importante per la farmacia italiana e per il suo futuro. Ne parliamo con l’avvocato generale dello Stato, Giuseppe Fiengo, l’avvocato che ha difeso con competenza e passione la legislazione italiana nei confronti delle accuse sostenute dalla Commissione Europea.

“La sentenza costituisce una grande vittoria” spiega l’avv. Fiengo “perchè con essa la Corte ha riconosciuto che nel settore della farmacia esistono interessi dei cittadini da preservare e che quindi le norme che regolano la farmacia possono costituire una eccezione - giustificata - rispetto alle leggi comunitarie in difesa del libero mercato”.
Qui è necessario un passo indietro. L’Europa che nasce nel ’56 è l’Europa degli operatori economici: secondo il Trattato tutto cio’ che riguardava i cittadini doveva rimanere di competenza degli Stati nazionali. La situazione cambia solo a partire dal ’79, da quando cioè i cittadini, votando direttamente per scegliere gli eurodeputati, possono indirizzare l’attività parlamentare.
La giurisprudenza comunitaria si è formata quindi con gli operatori ed il libero mercato: per tradizione tende percio’ a definire come “eccezione” tutto quello che non risponde a logiche di mercato come, nel nostro caso, la normativa sulla farmacia.

D La Corte ritiene che la riserva ai soli farmacisti della proprietà della farmacia, , sia giustificata dall’interesse di tutela della sanità pubblica..........

R. La norma, pur se introduce effettivamente restrizioni al diritto comunitario è giustificata perchè la tutela della salute figura tra i motivi che giustificano restrizioni alle libertà previste dal Trattato. Per esempio se tali limitazioni, come in questo caso, hanno l’obiettivo di “garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità” e non vanno “oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo”. La Corte osserva anche che quando siano ipotizzabili rischi per la salute dei cittadini un singolo Stato puo’ adottare “misure di tutela senza dover aspettare che la concretezza di tali rischi sia pienamente dimostrata” E riservare la vendita di medicinali al dettaglio ai soli farmacisti “in considerazione delle garanzie che questi ultimi devono offrire e delle informazioni che essi devono essere in grado di dare al consumatore”.

D Perche’ la Corte ritiene che la mera presenza di un farmacista dipendente non garantisca neutralità e qualità del servizio in misura uguale a quella garantita dal titolare?

R Secondo la Corte esiste il rischio che un titolare non farmacista faccia prevalere interessi economici sulle considerazioni squisitamente professionali. Argomenta la Corte che il gestore farmacista persegue, come altri, finalità di lucro ma, in quanto farmacista di professione gestisce la farmacia anche in una ottica professionale. Il suo interesse privato viene “temperato” dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità ad esso incombente, “considerato che una eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche comprometterebbero non solo il valore del suo investimento ma altresi’ la propria vita professionale”. Diverso il caso di farmacisti stipendiati la cui indipendenza potrebbe essere pregiudicata da politiche aziendali che riducano l’approvvigionamento dei farmaci o spingano a promuovere un farmaco piuttosto che un altro. Sulla base di queste considerazioni la sentenza sostiene la maggiore autonomia professionale del farmacista titolare rispetto al collega, farmacista dipendente di una azienda. Secondo la Corte i rischi legati alla non indipendenza del farmacista non possono essere evitati dall’obbligo di stipulare una assicurazione, come ipotizzato dalla Commissione, perchè con una polizza il cittadino otterrebbe un risarcimento a posteriori, ma subirebbe comunque il danno.

D Si è molto discusso sulla norma che, in caso di morte del titolare, concede all’erede non farmacista un periodo di tempo per vendere la azienda, assumendo la proprietà della farmacia e indicando un direttore farmacista. Secondo la Commissione l’esistenza di tale normativa nel permettere che la farmacia possa essere di proprietà di non farmacisti, sosterrebbe la tesi della Commissione. Come giustifica la Corte il fatto che l’erede - un non farmacista - possa temporaneamente essere proprietario di una farmacia?

R La parola chiave è proprio “temporaneamente”. La Corte ritiene che la misura prevista dalla normativa italiana (con un non farmacista proprietario della farmacia per il periodo necessario al passaggio della titolarità) sia una misura accettabile solo in quanto limitata nel tempo. E che sia giustificata in quanto in linea con il “diritto alla proprietà” previsto dalla Costituzione (il secondo comma dell’art.42 recita: La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti).

D Nel frattempo la legge Bersani ha ridotto il periodo concesso all’erede non farmacista per vendere l’azienda. Lei pensa che a seguito della sentenza si potrà ottenere un allungamento dei tempi tecnici necessari a effettuare la vendita della farmacia?

R Forse ci sarà spazio per qualche modifica di dettaglio, ma ritengo difficile che la legge italiana possa essere nuovamente modificata in maniera sostanziale anche perchè la spinta sul legislatore da parte dei laureati che aspirano a diventare titolari è molto forte.

D La normativa italiana permette alle farmacie di proprietà dei Comuni di essere gestite da non farmacisti. Perchè la Corte ritiene tale norma coerente?

R La Corte ritiene che un Comune – che è titolare della concessione - abbia estesi poteri di controllo sulla farmacia. Se la farmacia non è ben gestita il Comune puo’ revocarne la concessione. Il Comune è quindi in grado di condizionare anche un soggetto economicamente forte, sia esso una società di non farmacisti o una società di distribuzione intermedia, e questa capacità di controllo tutela la salute del cittadino. Inoltre il Comune, a sua volta, al momento delle elezioni è giudicato dai cittadini per il suo operato, e quindi anche per il modo in cui gestisce la farmacia di sua proprietà.

D Nella causa tra la Commissione e la Grecia la Corte dichiarava che la Repubblica ellenica - mantenendo in vigore disposizioni nazionali che subordinano l’autorizzazione a aprire e a gestire un negozio di ottica al fatto che l’autorizzazione sia rilasciata a un ottico autorizzato - non aveva adempiuti agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
Perche’ le motivazioni di questa sentenza sugli ottici in Grecia non sono state considerate trasferibili alla farmacia?


R La Corte ritiene che i farmaci sono molto piu’ pericolosi dei prodotti venduti dagli ottici. Insiste sul “carattere molto particolare dei medicinali che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici”. Osserva che i medicinali possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione. Come a dire che se metto occhiali sbagliati dopo poco mi viene mal di testa e me li tolgo, mentre se assumo un farmaco sbagliato posso subire conseguenze molto tempo dopo, magari anche danni irreparabili. Anche sul fronte economico occhiali e farmaci non sono paragonabili perchè un uso erroneo di farmaci comporta uno spreco di risorse pubbliche.

D Il tribunale delle Asturias, Regione del nord della Spagna, si è rivolto all’Europa per sapere se la legge relativa alla pianta organica delle farmacie, legge nazionale con modifiche regionali, sia compatibile con la normativa comunitaria. Il 10 settembre l’avvocato generale della Corte di Giustizia esporrà’ le sue conclusioni sull’argomento.
Quali conclusioni prevede e quali sarebbero le conseguenze in Italia nel caso non fosse confermata la necessità di una norma nazionale che fissi i principi alla base della dislocazione territoriale delle farmacie?


R La normativa europea prevede la presenza di vincoli, purchè “ragionevoli e superabili”. Credo quindi sia prevedibile che la Corte ritenga valido in generale il vincolo della pianta organica ma non alcuni dettagli come, ad esempio, un privilegio nel punteggio concesso a chi abbia fatto pratica professionale nelle Asturias. La Corte potrebbe addirittura giudicare non giustificata una misura che, oltre al numero minimo di farmacie, che è un parametro a tutela del cittadino, fissi anche il numero massimo di farmacie. Nella causa delle Asturias prevedo una sentenza molto dibattuta, come d’altronde è stata quella sulla proprietà. Dobbiamo considerare che la giurisprudenza europea si evolve passo dopo passo, sentenza dopo sentenza, ed è cosi’ che si forma il diritto europeo.

D Esistono in vari paesi europei voci critiche nei confronti dell’Unione, che danno spazio a partiti antieuropeisti ovvero semplicemente a una ridotta partecipazione alle elezioni degli europarlamentari.
Come giudica questo fenomeno?


R Penso si tratti di critiche ingiustificate. Benche’ l’Europa e le sue attività possano certamente migliorare, gli euroscettici dimenticano che nella storia non c’è mai stato un periodo di pace cosi’ lungo – dal ’45 ad oggi intercorrono ben 65 anni – senza che in un Paese europeo si sia sparato un sol colpo. Questo è un risultato dell’Europa unita. Cosi’ come è merito dell’Europa unita la possibilità di avere un maggiore peso nei confronti di altre potenze, ad esempio gli USA o la Cina, difendendo la propria economia ma anche la propria cultura, le tradizioni e i valori. Sul fronte monetario l’agganciamento all’euro ha probabilmente evitato all’Italia il rischio di una inflazione pari a quella di alcuni Paesi sudamericani.

D In che direzione ritiene debba andare l’Unione Europea?

R I servizi pubblici negli Stati membri dovranno essere regolamentati sempre piu’ in maniera omogenea: sanità, trasporti, scuola e formazione dovranno avere standard comuni e di qualità elevata. In una logica europeista che sia sempre piu’ attenta al cittadino perchè dal buon livello di questi servizi forniti al cittadino dipenderà non solo il benessere del singolo ma anche una maggiore produttività dei vari Paesi e quindi, in definitiva, la ricchezza non solo economica dell’Europa intera.

Fonte: Farma7 online, 19 giugno 2009
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