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 Responsabilità per morte da incauta somministrazione

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Data d'iscrizione : 03.04.08

Responsabilità per morte da incauta somministrazione Empty
MessaggioTitolo: Responsabilità per morte da incauta somministrazione   Responsabilità per morte da incauta somministrazione EmptyGio Dic 10, 2009 5:38 pm

Venivano tratti a giudizio tre imputati: il farmacista per aver consegnato alla moglie del paziente deceduto un antibiotico senza prescrizione medica; la coniuge medesima per averglielo iniettato nella ritenuta consapevolezza della allergia al farmaco; il medico curante per avere acconsentito telefonicamente alla somministrazione senza sincerarsi delle controindicazioni del prodotto rappresentate dalla patologia a lui nota, in tal modo provocando, in concorso di condotte colpose autonome, la morte di quest'ultimo per edema polmonare acuto determinato dalla reazione allergica al principio attivo. La moglie, successivamente, veniva prosciolta, mentre si confermava in appello la responsabilità dei sanitari. Il Farmacista, avverso la pronuncia confermativa del primo giudizio, proponeva ricorso per cassazione sostenendo che la dazione senza ricetta del farmaco, condizionata all'assenso preventivo alla sua somministrazione da parte del medico curante, pur censurabile sotto l'aspetto della regolarità amministrativa, non poteva essere ritenuta, sulla scorta dell'esito negativo del giudizio "controfattuale", causa sufficiente e determinante la produzione dell'evento-morte, in quanto determinante sarebbe stata, in seguito all'improvvido consulto telefonico con medico curante, la materiale inoculazione del farmaco nonché, come causa più prossima, il mancato rispetto del protocollo sanitario previsto per l'assistenza del "118", essendosi paradossalmente presentata l'unità di intervento mobile della C.R.I. senza un medico autorizzato ad inoculare al malato in pericolo di vita l'adrenalina, cioè il farmaco salvavita idoneo nel caso di specie a scongiurare il decesso dello stesso. A seguito della impugnazione, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di secondo grado rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net )

Fonte: Doctornews, 10 dicembre 2009
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