Il caso trae origine dalla contestazione di un provvedimento della Autorità garante della concorrenza e del mercato che imponeva a un produttore di diffondere, su una nota rivista, una dichiarazione rettificativa di un precedente messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole. Il Tar accoglieva il ricorso della società, ritenendo che l'Autorità avesse formulato un giudizio nei confronti del messaggio pubblicitario esclusivamente sulla base del parere dell'Istituto nazionale di ricerca degli alimenti e la nutrizione [Inran], non tenendo conto né della circostanza della mancanza di osservazioni sulla pericolosità del prodotto da parte del Ministero della salute in sede di approvazione dell'etichetta, stante la innocua quantità di fucus e di glucomannano presenti nelle dosi consigliate, né del parere favorevole alla diffusione del messaggio reso di conseguenza dall'Agcom, in cui si richiamava l'insussistenza di controindicazioni per la salute dei consumatori. L'esito del primo giudizio è stato ridimensionato dal Consiglio di stato che ha ritenuto erronea la pronuncia per non aver considerato che il ministero della Salute e l'Autorità agiscono per la tutela di interessi giuridici differenti; il primo al fine di impedire la commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute, la seconda per garantire la corretta informazione dei consumatori sui possibili effetti collegati all'uso di un prodotto di cui sia consentita la vendita, ben potendo l'Autorità valutare ingannevole un messaggio pubblicitario relativo ad integratori alimentari, anche se non oggetto di obiezioni da parte del Ministero ovvero discostarsi dal parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [Agcom]. Non necessariamente l'innocuità del prodotto, riscontrata in sede sanitaria per il suo uso da parte della platea generale dei consumatori, comporta che la promozione pubblicitaria non sia ingannevole se non accompagnata dall'informazione su profili di uso suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, in riferimento a gruppi di questi affetti da specifiche patologie su cui può incidere l'uso dell'integratore. [Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato - sent. del 27.07.2010
Fonte: Farmacista33, 12 novembre 2010