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 TURNI DI GUARDIA FARMACEUTICA - A CHI COMPETONO OGGI?!

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AutoreMessaggio
R.Siniscalchi
Farmacista M.S.F.I.
R.Siniscalchi


Maschio Numero di messaggi : 127
Località : Cagnano Varano (FG)
Data d'iscrizione : 03.04.08

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MessaggioTitolo: TURNI DI GUARDIA FARMACEUTICA - A CHI COMPETONO OGGI?!   TURNI DI GUARDIA FARMACEUTICA - A CHI COMPETONO OGGI?! EmptySab Dic 10, 2011 12:48 pm

Desidero sottoporre a tutti un quesito che, alla luce nella nuova normativa sui medicinali di fascia C in vendita anche in esercizi diversi dalle comuni farmacie, mi lascia, nelle risposte che ricevo dai colleghi interpellati, non pochi dubbi interpretativi.
Tutti noi sappiamo che l'ultima tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali risale al ben lontano D.M del 18 agosto 1993.

In essa all'art. 8 si legge:

Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L.7.500.
Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L.3.000.
I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata" Non competono quando la farmacia effettua servizio a "battenti aperti", ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.
I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati.
I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25 % per le farmacie rurali sussidiate con arrotondamento pari a L.9.500 per la dispensazione notturna e per un importo pari a L.4.000 per la dispensazione diurna.


Ora, fermo restando che la legge parla di “medicinali” e “altri prodotti assimilati”, noto che non vi è alcun riferimento alla necessità, affinché il servizio venga espletato, di una richiesta a carattere d'urgenza siglata da un sanitario abilitato alla prescrizione (medico).

Essa è invece inserita nella compilazione delle varie leggi regionali che amministrano la disciplina dei turni e degli orari di servizio delle farmacie. Regolamento che viene ulteriormente plasmato sulle esigenze territoriali, caso per caso, dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti, sentite le esigenze dei comuni e dei colleghi che in essi esplicano la loro professione; facendo però prevalere le esigenze della popolazione e mediando le necessità di riposo dei professionisti.

Tale obbligatorietà della prescrizione di un medico per accedere al servizio d'urgenza, tante volte superata dalla disponibilità del farmacista nell'esaudire anche richieste curiose del cittadino (vedi succhiotti per bebè, pappine per neonati, siringhe per tossicodipendenti, ecc.) nelle ore più impensate della notte, trova per me un ostacolo legislativo che varrebbe la pena sottolineare.

Fin tanto che i prodotti farmaceutici erano di esclusiva distribuzione delle farmacie, rispondere alla chiamata notturna era un dovere, anche in assenza della prescrizione urgente.
E la negazione del servizio poteva determinare anche sanzioni penali poiché, di fronte a una farmaco prescritto da un sanitario che, distrattamente, non ha apposto la dicitura d'urgenza, il farmacista dovrebbe agire in buona fede e secondo scienza e coscienza procedendo alla spedizione prima ancora che alla sua contestazione (spesso davanti a un giudice per aver causato un danno al paziente dovuta a un eccesso di pedanteria).

Ma è anche vero che, per legge, esitare prodotti venduti anche in altri esercizi (dai latti alle pappine e ai cosmetici, passando ora per OTC, SOP e medicinali di fascia C) in orari in cui essi sono chiusi, profila il reato di concorrenza sleale.
Pertanto tali esercizi farmaceutici (?!) dovrebbero sottostare alla disciplina oraria della Legge Regionale valida per le farmacie o a quella comunale riguardante tutte le altre categorie dei commercianti?

E se le para-farmacie e i corner dei supermercati vengono fatti rientrare in tale disciplina di servizio, equiparandone l'orario di apertura e chiusura alle farmacie, almeno per quel che concerne i prodotti farmaceutici, sarebbero essi tenuti a effettuare i turni di servizio e la chiusura obbligatoria per ferie?
Per logica verrebbe da risponder si!
Ricordiamoci che il rispetto degli orari e dei turni di servizio, come anche delle ferie obbligatorie, è stato più volte oggetto dell'attenzione del legislatore e, alla fine di ogni percorso legale intrapreso per liberalizzarlo, si è convenuto che la rigida regolamentazione di esso era finalizzata a non depauperare il territorio degli esercizi più piccoli a vantaggio di quelli più grandi che economicamente potevano permettersi rotazione del personale al fine di coprire orari di apertura più ampi. Ciò sempre per preservare la dovuta e necessaria capillarità distributiva.

A questo punto mi si obbietterà che la farmacia, in quanto in convenzione con il SSN, è tenuta all'obbligo delle turnazioni con le altre territorialmente limitrofe e al rispetto dell'orario e del servizio di guardia notturno e diurno.

Bene, perfetto! Il ragionamento non fa una grinza.
Ma la dispensazione del farmaco è un atto professionale, e non commerciale come si induce a credere, e nel margine contrattuale di guadagno sulla vendita è compreso l'onorario del professionista. Pertanto, è corretto affermare che il servizio di guardia farmaceutica deve valere solo per i prodotti in convenzione e di esclusivo appannaggio della farmacia?

Di fatto la reperibilità d'urgenza varrebbe solo per quelli che vengono venduti in regime di monopolio dalle farmacie e non sono soggetti alla concorrenza del mercato e, quindi, detenuti obbligatoriamente e distribuiti capillarmente a tutela del cittadino.

Se poi le farmacie, a dispetto dell'ovvietà della legge, debbano prendersi gli oneri di un sevizio senza un riscontro oggettivo in quelli che sono gli effettivi doveri, sarebbe giusto disdire la convenzione, ritrattare i servizi, tra cui quello di guardia farmaceutica (che è il più oneroso), e farseli pagare con un onorario non a prestazione e che preveda la reperibilità.
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