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 Considerazioni all'articolo sulla non trasferibilità delle farmacie in caso di truffa, cassato.

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R.Siniscalchi
Farmacista M.S.F.I.
R.Siniscalchi


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Considerazioni all'articolo sulla non trasferibilità delle farmacie in caso di truffa, cassato. Empty
MessaggioTitolo: Considerazioni all'articolo sulla non trasferibilità delle farmacie in caso di truffa, cassato.   Considerazioni all'articolo sulla non trasferibilità delle farmacie in caso di truffa, cassato. EmptyMar Ott 02, 2012 1:52 pm

Da “www.quotidianosanita.it” al seguente link:
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=10811
rilevo quest'articolo:



13 SET - Il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti giudica "fatto grave" la cancellazione dal decreto legge Balduzzi dell'articolo che impediva il trasferimento della titolarità di una farmacia in caso di truffa ai danni del Ssn o nei confronti dell'erario per tutto il corso del procedimento giudiziale e durante il periodo di chiusura della farmacia per violazione delle norme sanitarie.

Spesso e volentieri – afferma il Movimento in una nota - i titolari di farmacia colpiti da provvedimenti giudiziali comportanti la decadenza della farmacia trasferiscono la titolarità della farmacia (inter vivos) ad un parente o prestanome per sottrarsi dagli effetti della condanna. L'articolo cancellato impediva questa pratica e poteva rappresentare un ottimo deterrente per coloro che avessero intenzione di truffare il Sistema sanitario nazionale. Purtroppo l'afflato delle corporazioni si è fatto sentire ancora una volta ed una norma che rispondeva proprio a quei requisiti di giustizia ed equità a cui l'azione del Governo si è sempre richiamato è stata cancellata dal testo finale”.

Dal Movimento Nazionale Liberi Farmacisti l’augurio che il ministro della Salute ritorni sui propri passi e che le forze politiche durante il dibattito Parlamentare si adoperino per ripristinare tale norma “che era stata pensata per evitare comportamenti che sino ad oggi la legge ha consentito, ma che sono contrari agli interessi della collettività e alle più elementari norme di giustizia”.

Se così non sarà,
il Movimento annuncia che proporrà al Congresso Nazionale dei Farmacisti non titolari che si terrà il prossimo 21 ottobre a Rimini di “sviluppare una forte azione di mobilitazione dei cittadini e dei farmacisti perché l'articolo cancellato diventi legge dello Stato”.

13 settembre 2012

Sarà stato il caldo dell'estate scorsa e una forte insolazione la causa del solito proclama, stilato con malcelata facinorosità contro la “casta” dei titolari di farmacia, da parte del Movimento nazionale liberi farmacisti (Mnlf).

Non è questa la prima bordata , e non sarà sicuramente l'ultima, tesa a demolire l'impianto della Farmacia Italiana a tutto vantaggio dei grossi gruppi distributivi e a discapito del cittadino.

Tuttavia anche al dilettantismo e all'ignoranza deve esserci un limite!

Appellare sempre e comunque i titolari di farmacia con la parola “lobby”, pur non essendo essi una corporazione iscritta a Bruxelles nell'elenco delle lobby ma uniti semplicemente in una associazione riconosciuta dallo Stato Italiano, è esagerato e pretestuoso.

Al solito il Mnlf trova sempre occasioni per attirare l'attenzione dei media con altisonanti proclami e urgenti richieste di legge a danno della controparte, al fine di trarne vantaggio e motivando il tutto come opportuno e vantaggioso per il cittadino.

Quando invece egli è forse il primo a soffrire di una situazione conflittuale paragonabile a quella di un figlio conteso in un divorzio mal gestito.

Ma entriamo nel merito del contendere di questa volta.

Nella bozza del decreto Balduzzi era previsto l'impedimento del trasferimento della farmacia in caso di truffa al SSN o nei confronti dell'erario da parte del titolare o di un suo collaboratore o violazione delle norme sanitarie.

Tale norma è stata successivamente cassata, e da qui l'inalberarsi del Mnlf in quanto “ … l'articolo cancellato … poteva rappresentare un ottimo deterrente per coloro che avessero intenzione di truffare il Sistema Sanitario Nazionale”.

Evidentemente il Mnlf ignora quanto previsto nel Regio Decreto del 3 marzo 1927 n.478.

Infatti proprio facendo riferimento ad esso il Comune di Roma ha disposto, nel mese scorso, la chiusura di due farmacie romane per «decadenza dell’autorizzazione all’esercizio per irregolarità».

Quindi, come si vede, gli strumenti legislativi per punire i “furbetti” ci sono, basta conoscerli e applicarli.

Evidentemente qualcuno reputa sia più proficuo per la “sua” causa far “ammuina”, come suol dirsi a Napoli, e gridare allo scandalo.

Ma se si accettasse la possibilità di bloccare il trasferimento della farmacia, e non il sequestro cautelativo dei beni dell'indagato a copertura di eventuali danni nei confronti del SSN o di terzi, potrebbero aprirsi le porte a ulteriori provvedimenti penalizzanti non solo per le farmacie.

Basti considerare quante siano le società che interagiscono economicamente con il SSN o con altre società pubbliche statali, anche in campo non sanitario. Para-farmacie comprese!

Nella norma era previsto il blocco della trasferibilità della farmacia, anche se il procedimento penale veniva a instaurarsi nei confronti dei collaboratori.

E ciò mi pare un'assurdità legislativa!

Valutiamo infatti l'ipotesi che, io titolare, a causa di una malattia o ferie o quant'altro preveda l'attuale legislazione, lasci per un determinato periodo di tempo la gestione professionale dell'azienda a un mio collaboratore, "indegno" e truffaldino, in pratica infedele.

In caso di un procedimento penale a carico di costui verrebbe bloccato il trasferimento dell'azienda ai miei figli o l'eventuale sua vendita, con un enorme danno d'immagine ed economico difficilmente quantificabile e rimborsabile; sia se il collaboratore disonesto venisse condannato sia, peggio, se risultasse innocente.

E, dati i tempi biblici della giustizia italiana, fate un po voi i conti!

Oltretutto, i relatori della proposta di legge hanno ignorato che la responsabilità penale, e di conseguenza quella civile, è personale.

Come si può validare legalmente la possibilità che un cittadino paghi, in sede civile, in solido con un altro suo pari indagato per aver causato un presunto danno erariale e non ancora condannato?

Ma, se per ipotesi ciò fosse stato promulgato, visto che in base alla Costituzione Italiana tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge, fatte salve le eccezioni per le Alte Cariche Istituzionali, cosa sarebbe avvenuto in altri ambiti?

Vi ricordate la cronaca di qualche anno fa in cui alcune ditte farmaceutiche sono state accusate e inquisite per aver promosso iper-prescrizioni di farmaci mediante l'ausilio di informatori scientifici e medici compiacenti, a danno del SSN e a vantaggio dell'industria?

Con una tale normativa, valevole per tutti (altrimenti ci sarebbero note di anticostituzionalità) una qualsivoglia ditta, rea per dolo di un collaboratore o amministratore, potrebbe ricevere un provvedimento cautelare del giudice incaricato delle indagini preliminari e trovarsi in amministrazione controllata con vincolo a vendere e/o trasferire quote azionarie!

Magari!

Chissà cosa sarebbe accaduto a Bari nel processo Tarantini o in quello che interessa il l'Ospedale San Raffaele di Milano, e in tanti altri episodi che hanno riempito le cronache di questi ultimi decenni.

Ma non sarà forse che la normativa sulle farmacie, in fase di elaborazione nel decreto Balduzzi, non era altro che il clone di un articolo già previsto nel Regio Decreto citato?

E poi, nella legislazione italiana non è sufficiente quanto già previsto in caso di truffa nel c.p.p. (Art. 640-bis)?

Non sarà stato forse questo a far desistere i relatori? Vale a dire la volontà di evitare una figuraccia di incompetenza capace di far vacillare un provvedimento di per se pasticciato e molto criticato ancor in fase di gestazione?

Perplesso da questi dubbi ho chiesto lumi a un amico giurista che, sinteticamente, mi ha risposto in una mail con alcune sue considerazioni.

Mi permetto di riportarle qui sotto:

Stupiscono le posizioni dei dirigenti del MNLF , perché, se pur vera l’animosità di chi si senta da tempo farmacista “dimezzato”, vuoi per indisponibilità economica (pur potendo fruire dei fondi Credifarma) vuoi per mancato accesso alle procedure concorsuali per carenza di titoli di servizio e/o difficoltà soggettive al superamento della prova attitudinale, e senza disconoscere larvati intendimenti eminentemente politici tendenti al controllo del consenso degli iscritti e/o interessati per il “pacco voti” da rappresentare ai politici di turno per le note finalità liberalizzatorie ( un farmacista – una farmacia, senza i nominati requisiti di giustizia ed equità che andrebbero sì richiamati ma a garanzia delle qualità di chi sia preposto alla cessione del farmaco ), non spiegano come andranno a giustificare, nel Congresso Nazionale dei farmacisti non titolari, ai collaboratori non titolari, che il ripristino del provvedimento configurerebbe un irreversibile notevole danno al collaboratore; investito della responsabilità penale laddove, su iniziativa personale per interesse sul benefit da fatturato o su obbligo a cura del titolare a pena di licenziamento, ponga in essere comportamenti truffaldini configurabili anche per meri errori materiali di dispensazione o tariffazione (si pensi, ad es., alla tariffazione di farmaci in PHT inseriti tra le normali ricette ).

Con rischio di vedersi anche “citato”, a scopo strumentale e non, dall’assente titolare, per ferie personali o altro, per il danno causatogli.

Non sembra escludersi in toto l’affermazione, nella fattispecie, dell’ Asinus asinum fricat (l’ignorante incensa un altro ignorante), visto che il provvedimento è stato reiterato non solo a salvaguardia di colleghi terzi ma forse, anche, per non criminalizzare ulteriormente una categoria di professionisti (… e solo quella dei farmacisti) della quale fa parte, purtroppo, anche chi insiste a spandere concime e a dividere la categoria criminalizzandola per episodi di cronaca opportunamente enfatizzati, ma pur sempre esigui rispetto ad altri professionisti.

Se poi il provvedimento verrà ripristinato da queste nuove e sponsorizzate lobby (strumentalizzate per altre finalità) ben più potenti, stando ai fatti, delle corporazioni accennate … amen !”


Dr. Raffaele Siniscalchi
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