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 Il capitale alla sinistra liberista e Marx ai titolari di farmacia

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CATONE IL CENSORE




Numero di messaggi : 54
Data d'iscrizione : 19.04.12

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MessaggioTitolo: Il capitale alla sinistra liberista e Marx ai titolari di farmacia   Il capitale alla sinistra liberista e Marx ai titolari di farmacia EmptyMar Dic 25, 2012 9:11 pm

Cassazione penale sez. VI
Data udienza: 21 novembre 2012 Numero: n. 46755
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola - Presidente -
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BELLUNO;
nei confronti di:
1) C.P. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 848/2010 TRIBUNALE di BELLUNO, del 04/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che
ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. C.P. era imputato della violazione dell'art. 331 c.p. perchè, nella qualità di titolare di farmacia in turno di reperibilità in (OMISSIS), aveva interrotto, sospeso o comunque turbato il servizio di pubblica necessità che esercitava, avendo chiuso la farmacia apponendo il cartello "mi trovo a pranzo e riapro dopo le ore 16" con indicazione di numero telefonico per chiamate urgenti, senza tuttavia intervenire alla chiamata di N.C. A. che, su conforme indicazione del pediatra, necessitava dell'acquisto di Tachipirina per fronteggiare un rilevante stato febbrile in atto del figlio, di diciotto mesi; a seguito dell'indisponibilità della farmacia di turno gestita dal dott. C., il N. era costretto a recarsi in farmacia di altro comune.
Risulta dalla sentenza essere pacifico che:
- l'imputato avesse rifiutato la consegna del farmaco "di banco", al di là delle diverse versioni (secondo il N., nel corso di mero contatto telefonico il farmacista aveva preteso, per intervenire, l'impegnativa del medico o del pronto soccorso, nonostante le sue rimostranze sulla notoria non necessità di tale richiesta per quel farmaco, poi effettivamente ricevuto senza problemi nell'altra farmacia; secondo l'imputato, egli col citofono dall'interno della farmacia avrebbe riferito di ritenere più opportuna una visita al pronto soccorso);
- dall'istruttoria era emersa la sussistenza di uno stato di "effettiva necessità" ai sensi della L.R. n. 64 del 1994.
1.1 Il Tribunale di Belluno con sentenza del 4-8.10.2011 ha assolto l'imputato perchè il fatto non sussiste, ritenendo che il rifiuto della singola prestazione non integrava il reato ascritto, stante la possibilità di ricorrere al pronto soccorso o alla farmacia di altro vicino comune, come accaduto poi effettivamente, al più potendosi configurare una mera irregolarità di eventuale rilievo disciplinare o il diverso reato di rifiuto di atti d'ufficio.
2. Con ricorso immediato, il pubblico ministero enuncia unico motivo di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 331 c.p., richiamando la più recente giurisprudenza in materia dell'affine reato ex art. 340 c.p. e osservando che la chiamata d'urgenza al farmacista di turno costituisce per sè autonomo servizio pubblico senza che possa guardarsi all'intero turno di reperibilità giornaliero del singolo o addirittura all'intero complesso territoriale.
(Torna su ) Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569 c.p.p..
Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dell'imputato - come che fossero andati i fatti (contatto solo telefonico, secondo il denunciante; contatto personale immediato, sia pure attraverso il citofono della farmacia, secondo il C.) - dovesse essere ricondotto ad un singolo diniego di prestazione o di servizio, per sè inidoneo a costituire turbamento del servizio, tenuto anche conto della disponibilità del pronto soccorso e di altre farmacie di turno, sia pure in comune viciniore. Ha anche osservato (senza tuttavia disporre in conformità ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 1 o comma 2, secondo le indicazioni pur contestualmente fornite) che "la vicenda" avrebbe potuto "assumere i contorni" di un diverso reato.
L'assunto non è condivisibile.
3.1 Lo stesso Tribunale ricorda in sentenza che come confermato dal presidente provinciale del Consiglio dell'ordine dei farmacisti di (OMISSIS), "la richiesta da parte di un cittadino sprovvisto di ricetta e che richiede l'acquisto di tachipirina per stati febbrili elevati nel corso dell'intervallo pomeridiano della farmacia di turno è uno stato di effettiva necessità e, come tale, richiede il tempestivo intervento del farmacista". Risulta poi dalla L.R. n. 64 del 1994, richiamata dal teste (e sempre secondo i riferimenti contenuti nella sentenza), che l'obiettivo perseguito dalla disciplina specifica dei turni di servizio, per i giorni festivi e gli orari notturni, è quello di assicurare la continuità del servizio farmaceutico.
E' nozione acquisita che il numero delle farmacie in turno di reperibilità negli orari diversi da quelli propri dell'usuale attività lavorativa feriale è inferiore a quello previsto per il servizio in via ordinaria. D'altronde, è altresì indubbio che la continuità del servizio va apprezzata in relazione alle esigenze di salute peculiari che possono verificarsi anche in orari di normale chiusura degli esercizi non in turno di reperibilità. Riduzione "ragionata" del numero di esercizi aperti al pubblico (sulla base di criteri territoriali e logistici nonchè del bacino di utenza) e permanenza di esigenze contingenti di salute (che, specie quando di apprezzabile rilievo sono con immediatezza riconducibili alla tutela costituzionale del diritto alla salute) concorrono ad individuare nella singola farmacia in turno di reperibilità un presidio indefettibile del complessivo disegno organizzativo volto ad assicurare la necessaria continuità del servizio farmaceutico.
Quando pertanto la singola farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all'utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso. Nè il turbamento del complesso del servizio viene escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o addirittura del servizio urgente ospedaliere): palese nel secondo caso un improprio intervento surrogatorio di diverso servizio pubblico non prestato, anche nel primo è evidente l'alterazione obiettiva dell'organizzazione del servizio farmaceutico (come ritenuta necessaria e, quindi, consapevolmente articolata in termini idonei a coniugare tutte le esigenze concorrenti, in particolare l'accesso, il meno possibile disagevole e il più tempestivo possibile, a prestazioni dovute e proprie del servizio pubblico espletato, in stretta correlazione alla tutela costituzionale del diritto alla salute). Pertanto, ogni qualvolta il farmacista In turno di reperibilità non assicuri il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico vi è, secondo le contingenze dei casi, una condotta obiettiva di interruzione o di sospensione del servizio, che determina il turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso.
Deve quindi affermarsi il principio di diritto per il quale l'ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di cui all'art. 331 c.p..
Il Giudice del rinvio si atterrà al presente principio di diritto, libero negli apprezzamenti necessari in ordine ad ogni altro punto della decisione.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012
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