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 Prescrizione oppiacei: che cosa cambia

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Prescrizione oppiacei: che cosa cambia Empty
MessaggioTitolo: Prescrizione oppiacei: che cosa cambia   Prescrizione oppiacei: che cosa cambia EmptyMar Giu 23, 2009 9:40 am

Facendo seguito all'illustrazione dell'Ordinanza Ministeriale che semplifica la prescrizione di alcuni farmaci analgesici maggiori (si veda Farmacista33 di sabato 20 giugno) si elencano ora le conseguenze pratiche del provvedimento

I farmaci interessati dal provvedimento, e quindi iscritti temporaneamente nella sezione D della tabella II sono i seguenti:

a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;
c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone; d) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina. Pertanto, dal 20 giugno 2009, il regime di gestione e dispensazione dei medicinali sopra elencati è il seguente:


- possono essere dispensati dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile o normale ricetta SSN (in entrambi i casi la ricetta è valida trenta giorni); per le prescrizioni in regime privato non si applica il limite prescrittivo per una cura di durata non superiore a trenta giorni; per le prescrizioni in regime di SSN resta ferma la possibilità di prescrivere in un'unica ricetta un numero di confezioni sufficienti a coprire un terapia massima di trenta giorni;

- non richiedono l'utilizzazione del buono-acquisto;

- non devono essere registrati nel registro entrata e uscita (i medicinali attualmente in carico devono essere scaricati indicando come causale l'ordinanza ministeriale 16.6.2009);

- non devono essere obbligatoriamente tenuti in armadio chiuso a chiave;
quelli scaduti devono essere scaricati dal registro e smaltiti con le ordinarie procedure relative ai medicinali non stupefacenti. Se i medicinali scaduti sono già stati presi in carico dall'ASL e affidati in custodia al farmacista, prendere contatti con la stessa ASL per ricevere direttive.

Fonte: Farmacista33, 23 giugno 2009
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