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 Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane

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MessaggioTitolo: Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane   Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane EmptyMar Mag 19, 2009 11:32 am

La Corte di Giustizia europea accoglie le tesi dello Stato italiano e giudica pienamente legittime le norme che regolano la proprietà della farmacia italiana. La sentenza è stata emessa a Bruxelles pochi minuti fa. Approfondimenti sull'argomento nelle prossime edizioni di filodiretto.

Fonte: Filodiretto Federfarma E.S., 19 maggio 2009
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MessaggioTitolo: Re: Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane   Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane EmptyMar Mag 19, 2009 1:32 pm

Riportiamo di seguito un estratto del comunicato stampa pubblicato sul sito della Corte di Giustizia europea.
"Nella causa C-531/06 (Commissione/Italia), la Commissione chiede in particolare alla Corte di dichiarare che, riservando la titolarità e la gestione delle farmacie private ai soli farmacisti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal diritto comunitario.
Nella sentenza pronunciata in data odierna la Corte rileva che l'esclusione dei soggetti non farmacisti dalla possibilità di gestire una farmacia o di acquisire partecipazioni in società di gestione di farmacie costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali.
Tale restrizione può essere nondimeno giustificata dall'obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.
Qualora sussistano incertezze circa l'esistenza o l'entità dei rischi per la salute delle persone, occorre che lo Stato membro possa adottare misure di tutela senza dover aspettare che la concretezza di tali rischi sia pienamente dimostrata. Inoltre lo Stato membro può adottare misure che riducano, per quanto possibile, il rischio per la sanità pubblica, compreso, più precisamente, il rischio per il rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.
In tale contesto la Corte sottolinea il carattere molto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici.
In ragione di tali effetti terapeutici, i medicinali possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione.
Un consumo eccessivo o un uso sbagliato di medicinali comporta inoltre uno spreco di risorse finanziarie, tanto più grave se si considera che il settore farmaceutico genera costi considerevoli e deve rispondere a bisogni crescenti, mentre le risorse finanziarie che possono essere destinate alla sanità, qualunque sia il modo di finanziamento utilizzato, non sono illimitate.
Tenuto conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il grado di tutela della sanità pubblica, questi ultimi possono esigere che i medicinali vengano distribuiti da farmacisti che godano di un'effettiva indipendenza professionale.
Non si può negare che un farmacista persegua, come altre persone, una finalità di lucro. Tuttavia, quale farmacista di professione, si ritiene che gestisca la farmacia in base non ad un obiettivo meramente economico, ma altresì in un'ottica professionale. Il suo interesse privato, connesso alla finalità di lucro, viene quindi temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che un'eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale.
A differenza dei farmacisti, i non farmacisti non hanno, per definizione, una formazione, un'esperienza e una responsabilità equivalenti a quelle dei farmacisti. Pertanto si deve constatare che essi non forniscono le stesse garanzie fornite dai farmacisti.
Di conseguenza uno Stato membro può ritenere, nell'ambito del suo margine di discrezionalità, che la gestione di una farmacia da parte di un non farmacista possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio.
Non è neppure accertato che una misura meno restrittiva rispetto a quella dell'esclusione dei non farmacisti permetterebbe di garantire, in modo altrettanto efficace, il livello di sicurezza e di qualità di rifornimento di medicinali alla popolazione che risulta dall'applicazione di detta regola.
Tenuto conto del suo margine di discrezionalità, uno Stato membro può ritenere sussistente il rischio che misure meno restrittive dirette a garantire l'indipendenza professionale dei farmacisti, quali un sistema di controlli e di sanzioni, non vengano in realtà osservate, tenuto conto che l'interesse di un non farmacista alla realizzazione di utili non sarebbe temperato come quello dei farmacisti indipendenti e che la subordinazione dei farmacisti, quali dipendenti stipendiati, ad un gestore potrebbe rendere difficile per essi opporsi alle istruzioni fornite da quest'ultimo.
La Corte conclude dichiarando che le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non ostano ad una normativa nazionale che impedisce a soggetti che non hanno il titolo di farmacista di possedere e gestire farmacie".

Fonte: Filodiretto Federfarma E.S. (II), 19 maggio 2009
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MessaggioTitolo: Re: Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane   Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane EmptyMar Mag 19, 2009 5:34 pm

La Corte sentenzia: il farmacista è una garanzia

E' stata respinta la procedura di infrazione mossa all'Italia a proposito della riserva della titolarità delle farmacie. "E' un precedente che rende la professione più forte" commenta Andrea Mandelli "che deve spingerci a difendere e allargare il nostro ruolo nel Servizio sanitario a tutela del cittadino"

La Corte di Giustizia, relativamente alla Causa C-531/06 per inadempimento in tema di titolarità delle farmacie, dichiara la piena compatibilità della legislazione italiana rispetto al Trattato nella misura in cui riserva la titolarità dell'esercizio delle farmacie private alle sole persone fisiche laureate in farmacia e a società composte esclusivamente da soci farmacisti. Conformemente alle conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot, presentate lo scorso 16 dicembre 2008 e disattendendo la tesi della Commissione, la Corte riconosce la piena responsabilità e competenza degli Stati membri in materia di salute pubblica, la priorità degli interessi di carattere generale sulle libertà economiche, nonché l'adeguatezza e proporzionalità della riserva. "Riteniamo che la sentenza della Corte sia soprattutto una vittoria dei cittadini europei, per i quali si conferma il diritto ad avere un Servizio sanitario, di cui la farmacia fa parte, incardinato sulla tutela della salute e non della tutela dei mercati" ha dichiarato il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. "Ovviamente è anche una vittoria della professione, e di chi come la Federazione degli Ordini per prima, e inizialmente da sola, ha supportato la difesa dell'ordinamento italiano, fornendo al Governo una memoria per rispondere alle contestazioni. Un ringraziamento va all'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo e a tutto il collegio di difesa, che è stato assistito fin dalle prime battute dall'Avvocato Antonella Anselmo, legale della Federazione. Un ringraziamento è doveroso anche per la delegazione Federale che ha seguito questa importante vertenza, composta dal Segretario Maurizio Pace e dal tesoriere Franco Cantagalli". Come si ricorderà la vicenda era stata messa in luce dalla Federazione già nel 2006, quando grazie all'intervento federale la Commissione Europea concesse una proroga di trenta giorni al Governo italiano per rispondere alle contestazioni mosse, oltre che all'Italia, a Spagna, Francia, Austria, Germania in materia di riserva di titolarità delle farmacie ai soli farmacisti o a società composte da soci farmacisti. In realtà l'azione della Commissione europea si è ben presto configurata come un attacco a tutte quelle norme che rendevano il servizio farmaceutico parte integrante del Servizio sanitario nazionale, come l'istituzione della pianta organica e le procedure concorsuali. "Eppure si tratta dell'assetto prevalente nell'Unione e la sua razionalità trova oggi una conferma nelle parole stesse della sentenza della Corte. Infatti si dice chiaramente che la riserva della titolarità può sì limitare la libertà di impresa, ma questa limitazione è ampiamente giustificata dall'obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità" commenta Andrea Mandelli. Il punto è che il farmaco non è una merce come le altre, il suo uso improprio può causare danni alla salute della popolazione e, di conseguenza, gli Stati possono garantirsi da questa evenienza ricorrendo in via esclusiva a professionisti che, come dice la Corte, godano di un'effettiva indipendenza professionale. Si tratta, insomma, di garantire la salute dei cittadini e, in questo ambito, lo Stato nazionale può decidere in completa autonomia. Nella sentenza non si dimentica che se il farmacista nella sua attività persegue comunque un lucro, al pari peraltro di qualsiasi operatore sanitario, "si ritiene che gestisca la farmacia in base non ad un obiettivo meramente economico, ma altresì in un'ottica professionale. Il suo interesse privato, connesso alla finalità di lucro, viene quindi temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che un'eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale". "La pronuncia della Corte comunitaria" ha commentato Luigi d'Ambrosio Lettieri, vicepresidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e segretario della 12a Commissione Igiene e sanità "è importante anche in relazione al dibattito legislativo in corso nel nostro Paese, dove proprio nella 12ma Commissione del Senato è cominciato il confronto su alcune proposte di riordino del servizio farmaceutico. Sarà inevitabile tenere conto dell'esito positivo del contenzioso europeo, che promuove il modello di farmacia professionale fortemente integrata nel sistema di salute nazionale che il nostro Paese ha sempre sostenuto".
"Mi sembra che la sentenza renda alla perfezione la tesi che la Federazione ha sempre sostenuto con forza e che sono state rappresentate al meglio dall'Avvocatura dello Stato. Siamo quindi di fronte a un risultato positivo, anche se la partita europea non è chiusa completamente, visto che pendono ancora alcune procedure di infrazione e sono stati depositati dei rinvii pregiudiziali anche da Tribunali amministrativi italiani. Però oggi c'è un precedente importante. Infine" conclude Mandelli "spetta ai farmacisti italiani rendere ogni giorno più ricca di contenuti l'appartenenza della farmacia al Servizio sanitario: è da sempre un nostro impegno che non verrà mai meno".

Fonte: Farmacista33, 19 maggio 2009 (Ultim'ora)
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MessaggioTitolo: Una sentenza ineccepibile   Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane EmptyMer Mag 20, 2009 3:11 am

Come anticipato nell'edizione straordinaria di ieri, il centro delle argomentazioni è la libertà dei singoli Stati di stabilire modalità e livelli della tutela della salute, ma questo principio viene articolato in una serie di conclusioni interessanti. Conclusioni che confermano, per inciso, la linea che la Federazione degli Ordini aveva indicato fin dall'inizio della vertenza

Con riferimento al primo addebito mosso all'Italia - la riserva della titolarità a farmacisti e società di farmacisti - i Giudici europei hanno riconosciuto che le restrizioni previste dalla legge italiana in materia di riserva della titolarità devono considerarsi non discriminatorie e giustificate dalla necessità di assicurare adeguata tutela della salute pubblica. Nel riconoscere la particolare natura dei medicinali, che si differenziano dalle altre merci per i loro effetti terapeutici e per il pericolo di nuocere gravemente alla salute, in caso di uso sbagliato o non necessario, il Collegio giudicante, infatti, ha ritenuto che solo il farmacista di professione gestisca la farmacia in base non ad un obiettivo economico, ma altresì in un'ottica professionale. "Il suo interesse privato, connesso alla finalità di lucro" si legge nella sentenza "viene, infatti, temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che un'eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale." Di conseguenza ogni Stato membro, nell'ambito del suo margine di discrezionalità, può legittimamente ritenere che la gestione di una farmacia da parte di un non farmacista, a differenza della gestione affidata ad un farmacista, possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare, per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio, e di conseguenza adottare le restrizioni che ritenga opportune, purché proporzionate e non discriminatorie. Nella sentenza, viene completamente disattesa l'argomentazione della Commissione secondo la quale i rischi per l'indipendenza della professione potrebbero essere compensati attraverso l'imposizione dell'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, in quanto tale misura potrebbe permettere ai pazienti di ottenere un risarcimento finanziario per il danno eventualmente subito solo a posteriori. Quanto al secondo addebito, relativo al divieto per le imprese esercenti attività nel campo della distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali di acquisire partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali, i Giudici europei hanno comunque affermato che fosse non discriminatorio e proporzionato, reputando che uno Stato membro, nell'ambito della propria discrezionalità, sia libero di ritenere che i poteri di controllo dei Comuni sulle società che gestiscono le farmacie comunali non siano adeguati ad evitare l'influenza delle imprese di distribuzione sui farmacisti stipendiati. Al riguardo, si rammenta, tuttavia, che il Decreto Bersani aveva già provveduto ad eliminare il suddetto divieto di partecipazione.

Farmacista33, 20 maggio 2009
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MessaggioTitolo: Re: Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane   Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane EmptyMer Mag 20, 2009 3:11 am

"Sembrava che la Commissione Europea stesse portando un attacco al ruolo centrale del farmacista nel servizio farmaceutico. Eppure la riserva della titolarità e la previsione di regole per l'apertura della farmacie costituiscono il modello prevalente nell'Unione, e la razionalità di questo modello trova oggi una conferma nelle parole stesse della sentenza della Corte. Infatti si dice chiaramente che la riserva della titolarità può sì limitare la libertà di impresa, ma questa limitazione è ampiamente giustificata dall'obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità" ha commentato il presidente della Federazione degli Ordini Andrea Mandelli. "Riteniamo che la sentenza della Corte sia soprattutto una vittoria dei cittadini europei, per i quali si conferma il diritto ad avere un Servizio sanitario, di cui la farmacia fa parte, incardinato sulla tutela della salute e non della tutela dei mercati". Mandelli tiene però a sottolineare il ruolo avuto dalla Federazione nella positiva conclusione della vicenda: infatti la vicenda era stata messa in luce dalla Federazione già nel 2006, quando grazie all'intervento federale la Commissione Europea concesse una proroga di trenta giorni al Governo italiano per rispondere alle contestazioni mosse all'Italia. La Federazione degli Ordini per prima ha supportato la difesa dell'ordinamento italiano, fornendo all'Avvocatura dello Stato una memoria per rispondere alle contestazioni. "Voglio esprimere - ha proseguito il Presidente - un ringraziamento all'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo e a tutto il collegio di difesa, che è stato assistito fin dalle prime battute dall'Avvocato Antonella Anselmo, legale della Federazione. Un ringraziamento è doveroso anche per la delegazione Federale, composta dal Segretario Maurizio Pace e dal tesoriere Franco Cantagalli, che ha seguito direttamente a Lussemburgo la conclusione della vertenza". "La pronuncia della Corte comunitaria" ha commentato Luigi d'Ambrosio Lettieri, vicepresidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e segretario della 12 Commissione Igiene e sanità del Senato "è importante anche in relazione al dibattito legislativo in corso nel nostro Paese, dove proprio nella 12ma Commissione è cominciato il confronto su alcune proposte di riordino del servizio farmaceutico. Sarà inevitabile tenere conto dell'esito positivo del contenzioso europeo, che promuove il modello di farmacia professionale fortemente integrata nel sistema di salute nazionale che il nostro Paese ha sempre sostenuto". "Siamo di fronte a un risultato positivo, oggi si è stabilito un precedente importante" ha concluso Mandelli. "Ora spetta ai farmacisti italiani rendere ogni giorno più ricca di contenuti l'appartenenza della farmacia al Servizio sanitario: è da sempre un nostro impegno che non verrà mai meno".

Fonte: Farmacista33, 20 maggio 2009
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MessaggioTitolo: Re: Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane   Sentenza Ue sulla proprietà della farmacia: accolte le tesi italiane EmptyMer Mag 20, 2009 3:12 am

"Esprimo la mia più viva soddisfazione per la sentenza della Corte di giustizia europea, che rende finalmente giustizia alla situazione delle farmacie in Italia". Questa la dichiarazione resa da Antonio Tomassini (Pdl), presidente della Commissione Sanità del Senato. Si tratta di "una sentenza che legittima la legge italiana - commenta in una nota - che riserva ai soli farmacisti la titolarità e l'esercizio delle farmacie. In particolare mi conforta vedere che il Ddl da me presentato, insieme con il presidente Maurizio Gasparri, sul riordino del settore, è perfettamente aderente alla sentenza della Corte del Lussemburgo e in linea con lo sviluppo europeo".

Fonte: Farmacista33, 20 maggio 2009
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