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 Un vademecum di fine anno

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MessaggioTitolo: Un vademecum di fine anno   Un vademecum di fine anno EmptyMer Dic 23, 2009 1:12 am

In vista della prossima chiusura dell'anno solare, la Federazione ritiene opportuno fornire un breve riepilogo degli adempimenti professionali da espletare entro il 31 dicembre. Eccoli in sintesi:

Registro di carico e scarico stupefacenti (art. 60 D.P.R. n. 309/1990)
Il registro di carico e scarico stupefacenti deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno, mediante scrittura riassuntiva di tutti i dati relativi alle qualità e alle quantità dei prodotti avuti in carica e commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. L'art. 68 del D.P.R. 309/1990 stabilisce, inoltre, che chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 1.549,37 € a 25.822,84, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Nel caso in cui si verifichino incongruenze tra le movimentazioni inserite nel registro e le giacenze di magazzino, sarà necessario denunciare tempestivamente alle competenti autorità di polizia il furto o lo smarrimento dei medicinali, in modo da poter regolarizzare la situazione, annotando sul registro la denuncia.

Indicazione del numero di AIC sullo scontrino parlante
Dal prossimo 1° gennaio, sullo scontrino "parlante", ai fini della detrazione o deduzione delle spese sanitarie, non dovrà più essere riportato lo specifico nome del farmaco bensì il codice alfanumerico dell'AIC, per evitare che attraverso la denominazione del medicinale siano rivelate informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini. Per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno, pertanto, contenere: natura e qualità dei medicinali acquistati; codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale; codice fiscale del destinatario dei medicinali. Sino al 31 dicembre 2009, inoltre, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (ovvero con l'indicazione del nome del medicinale), sia quelli emessi secondo le nuove modalità

Trasmissione all'AIFA dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping
I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio 2010, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno 2009 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.ministerosalute.it. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di: alcool etilico utilizzato; principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo; mannitolo utilizzato per via diversa da quella endovenosa. Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.

Crediti formativi ECM triennio 2008/2010
Nell'accordo Stato-Regioni sul "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina" è previsto che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007, indipendentemente dal numero totale di crediti acquisiti. Quindi, chi avesse acquisito meno di 60 crediti negli anni 2004-2007 potrà ridurre il suo debito formativo solo della quota di crediti acquisiti e documentati (da 1 a 60). Si rammenta, pertanto, che, al fine di adempiere all'obbligo formativo ECM, non essendo possibile accumulare più di 70 crediti per anno, alla data del 31 dicembre 2009, i professionisti iscritti dovranno aver maturato, negli anni precedenti, almeno 80 crediti. Al riguardo, si segnala nuovamente la possibilità di fruire gratuitamente di corsi di formazione a distanza, accreditati nel programma ECM, organizzati dalla Fondazione Cannavò in collaborazione con la Federazione e disponibili on-line all'indirizzo www.farmafad.com.

Registro di carico e scarico rifiuti pericolosi
In vista della recente approvazione della riforma sui nuovi servizi sociosanitari delle farmacie, si richiama particolarmente l'attenzione dei professionisti sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della prestazione di servizi di autoanalisi. Come è noto, infatti, la produzione di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso impone al produttore l'obbligo di detenere il registro di carico/scarico di tali rifiuti, su cui annotare le relative movimentazioni (produzione del rifiuto e successivo smaltimento). Le farmacie, pertanto, sono tenute a dotarsi di tale registro, poiché gestiscono, tra gli altri, rifiuti pericolosi, quali farmaci citotossici e/o citostatici; sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose; rifiuti contenenti mercurio; toner per stampa; rifiuti sanitari potenzialmente infetti (materiali per autoanalisi).

Consegna medicinali senza ricetta
Si rammenta, inoltre, che il D.M. 31.03.2008 ha fissato le condizioni che consentono al farmacista di consegnare medicinali senza ricetta in caso di estrema necessità e urgenza. Al riguardo, si raccomanda l'utilizzo di tale particolare modalità di dispensazione dei medicinali solo ed esclusivamente nel rispetto delle condizioni e modalità individuate dal Ministero della salute. Il decreto ministeriale aveva altresì previsto che entro il mese di dicembre 2008, la Federfarma e Assofarm raccogliessero e comunicassero al Ministero della salute e all'Aifa i dati relativi alla numerosità e alla tipologia di ricorso a tali procedure. Il Ministero, raccogliendo le richieste della Federazione, ha deciso di proseguire la raccolta dei dati fino al 31 dicembre 2009, indicando il 31 gennaio 2010 quale termine ultimo per la comunicazione al medesimo Ministero e all'AIFA dei suddetti dati, da trasmettersi successivamente alla FOFI e alla FNOMCeO, per le rispettive valutazioni.

Fonte: Farmacista33, 23 dicembre 2009
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