La Cassazione, lo scorso luglio, ha confermato la responsabilità del titolare di una farmacia per aver consegnato a un incaricato del cliente, anziché il farmaco prescritto, nel dosaggio indicato dal veterinario, altro medicinale con lo stesso principio attivo, ma destinato a curare animali di diversa e grossa taglia: morivano cinque cani trattati col prodotto. Macroscopica la responsabilità del farmacista che, pure in presenza di una ricetta contenente la denominazione del farmaco, avrebbe consigliato l'acquisto di un altro prodotto con diversa concentrazione di principio attivo e senza nessuna avvertenza chiara e precisa circa le modalità di utilizzazione e somministrazione. Benché il sanitario contestasse un reale difetto di informazione in ordine alle modalità di impiego del medicinale, i giudici hanno affermato che la responsabilità può essere esclusa laddove ci si attenga alle prescrizioni mediche contenute nella ricetta. Il farmacista non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle necessità terapeutiche della cura occorrente, in quanto egli, non abilitato all'esercizio della professione medica, non è tenuto né autorizzato a sindacare il trattamento terapeutico o farmacologico né a controllare l'eventuale dissonanza tra la cura occorrente e le indicazioni della ricetta, a questa avendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente. L'art. 40 del regolamento per il servizio farmaceutico - nel caso in cui il farmacista individui nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose, a dosi non medicamentose o pericolose - impone l'obbligo di esigere che il compilatore dichiari per iscritto, previa indicazione dello scopo terapeutico perseguito, che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità. Di conseguenza, la consegna di medicinali senza ricetta, quando questa è prescritta, comportando anche la responsabilità disciplinare con le conseguenti sanzioni amministrative, costituisce comportamento attuato in violazione di una specifica disciplina normativa e tale da concretare condotta illecita, sanzionabile sul piano risarcitorio in ordine agli eventi di danno che eventualmente venga a determinare. Consegue che il farmacista non potrà invocare a sua giustificazione: la consapevole accettazione da parte del cliente del farmaco prescritto; l'avere indicato le modalità di uso o di somministrazione del medicinale; l'essersi affidato al fatto che del prodotto il cliente avrebbe saputo fare un uso conforme alle istruzioni contenute nella confezione.
Fonte: Farmacista33, 15 ottobre 2010